Dossier Creditizio
"Forward-Looking"
Linee Guida EBA/ESG 2026.
Il piano economico-finanziario prospettico che integra l'analisi dei flussi di cassa, la valutazione del profilo ESG e la gestione dei rischi di transizione — in conformità con EBA/GL/2020/06 e le Linee Guida EBA sui rischi ESG in vigore dall'11 gennaio 2026.
Le banche non finanziano il passato. Nel 2026, finanziano chi sa leggere il futuro — e dimostrare di gestirne i rischi.
Le banche non valutano più soltanto il passato dell'impresa. Dal 2026, valutano la sua capacità prospettica di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito richiesto — e il modo in cui gestisce i rischi ambientali, sociali e di governance che potrebbero comprometterla. Due framework normativi distinti, un'unica valutazione creditizia integrata.
Il Dossier Creditizio Forward-Looking non è un documento di marketing. È uno strumento tecnico che parla il linguaggio delle banche: costruito con la precisione di un modello finanziario, la solidità di un'analisi dei rischi ESG e la chiarezza narrativa di un documento strategico. Studio Zamboni lo redige partendo dall'imprenditore — dalle sue idee, dai suoi numeri, dalla sua visione — e lo trasforma in un dossier credibile e professionale, coerente con il quadro normativo vigente nel 2026.
Le Linee Guida EBA/GL/2020/06 sull'erogazione e il monitoraggio dei crediti definiscono l'obbligo per le banche di adottare un approccio forward-looking nella valutazione del merito creditizio. In assenza di un piano economico-finanziario strutturato e coerente con questi requisiti, la pratica di fido viene valutata come incompleta o ad alto rischio.
Le Linee Guida EBA sulla gestione dei rischi ESG, entrate in vigore l'11 gennaio 2026, impongono alle banche di integrare i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di concessione del credito. Il profilo ESG dell'impresa — inclusa l'esposizione al rischio di transizione e al rischio fisico — è ora parte integrante della valutazione del merito creditizio e incide su rating interno, pricing del finanziamento e condizioni contrattuali. Le banche di dimensioni minori hanno tempo fino all'11 gennaio 2027 per adeguarsi pienamente.
Un dossier creditizio prospettico non è un documento da mostrare alla banca. È lo strumento con cui l'imprenditore governa il futuro della propria impresa — e dimostra di averlo già considerato nei suoi rischi finanziari, ambientali e strategici.
Il nuovo quadro ESG e le responsabilità dell'amministratore
La riforma introdotta dalle Linee Guida EBA sui rischi ESG modifica strutturalmente la relazione banca-impresa. Le garanzie reali non sono più il primo parametro di giudizio: le banche devono oggi valutare la sostenibilità del modello di business, l'esposizione ai rischi legati alla transizione ecologica e la capacità dell'impresa di adattarsi a scenari avversi — climatici, normativi o di mercato. Un'impresa esposta a settori ad alta intensità carbonica, o priva di un piano di transizione documentato, può vedere il proprio merito creditizio deteriorarsi anche in presenza di bilanci storici solidi.
Il rischio di transizione riguarda le imprese vulnerabili ai cambiamenti normativi, tecnologici e di mercato legati alla decarbonizzazione: modifiche al regime fiscale sulle emissioni, obsolescenza tecnologica, riposizionamento della domanda. Il rischio fisico concerne invece gli effetti di eventi climatici estremi o cronici sugli asset aziendali, sulle filiere produttive e sul valore delle garanzie reali a presidio del debito. Entrambe le dimensioni entrano oggi nei modelli di rating degli istituti di credito e, di conseguenza, nel pricing dei finanziamenti e nelle condizioni contrattuali applicate.
Il mancato presidio dei rischi di accesso al credito derivanti da un profilo ESG inadeguato espone l'amministratore a precise responsabilità giuridiche:
Art. 2476 c.c. — Responsabilità verso la società: l'amministratore risponde dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge. La perdita di rating bancario causata dalla carenza di dati di sostenibilità o dall'assenza di un piano di transizione può configurare cattiva gestione contestabile dai soci.
Art. 2086 c.c. — Assetti organizzativi adeguati: l'amministratore deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Rientra in questo obbligo la gestione strutturata dei rischi di transizione e fisici connessi all'attività aziendale.
Art. 3 D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza): impone di rilevare tempestivamente i segnali di crisi e la perdita di continuità aziendale. Se la stretta creditizia derivante da una valutazione ESG negativa da parte della banca conduce all'insolvenza, l'amministratore che non abbia adottato strumenti idonei di prevenzione risponde dei danni conseguenti verso la società e i creditori.
Studio Zamboni costruisce il Dossier Creditizio Forward-Looking come risposta tecnica e professionale a questo quadro normativo: un documento che integra l'analisi finanziaria prospettica con la valutazione del profilo ESG dell'impresa, la mappatura dei rischi di transizione e fisici e le evidenze necessarie per sostenere il dialogo con gli istituti di credito nel nuovo contesto regolamentare.
Struttura del documento
Il documento segue una struttura rigorosa e coerente sia con i requisiti EBA/GL/2020/06 sul merito creditizio prospettico sia con le Linee Guida EBA sulla gestione dei rischi ESG. È articolato in otto sezioni complementari.
Il processo di costruzione
Quando serve
Il Dossier Creditizio Forward-Looking EBA/ESG è necessario ogni volta che un interlocutore esterno deve valutare la solidità prospettica dell'impresa: richieste di mutuo e finanziamento a medio-lungo termine, rinnovo o ampliamento di linee di credito, accesso alle garanzie MCC e Confidi, candidatura a bandi di finanza agevolata con piano finanziario allegato.
È necessario anche quando l'istituto di credito richiede evidenze sul profilo ESG dell'impresa, sul piano di transizione o sull'esposizione ai rischi climatici e ambientali — adempimenti diventati parte integrante dell'istruttoria bancaria dal 2026. Serve infine in operazioni straordinarie: acquisizioni, fusioni, ristrutturazioni aziendali, ingresso di nuovi soci o investitori istituzionali. In questi contesti, un dossier ben costruito non è solo un requisito formale — è uno strumento di negoziazione e di tutela per l'amministratore.
Il dossier è costruito per soddisfare i requisiti di entrambi i framework EBA applicabili nel 2026: merito creditizio prospettico e gestione integrata dei rischi ESG.
Il dossier si integra con il Rating Finanziario: il passato (rating) e il futuro (dossier creditizio) nella stessa narrazione bancaria.
Rating FinanziarioOgni dossier parte da una conversazione con l'imprenditore. Il primo incontro è senza impegno.
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